PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Divieto di trattati o di accordi internazionali stipulati in forma segreta).

      1. In attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, non possono essere assunti obblighi internazionali in modo segreto.
      2. Il segreto di Stato di cui all'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, può essere apposto solo sui negoziati e sulle trattative preliminari alla stipulazione dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati.
      3. I trattati e gli accordi internazionali, comunque denominati, non possono essere stipulati in forma segreta e devono sempre essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.
      4. Per i trattati e gli accordi di natura militare o riguardanti materie inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica, è consentito che siano classificati gli allegati concernenti soltanto dettagli tecnici e operativi.
      5. I trattati e gli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare, possono essere stipulati solo dopo che i relativi progetti, comprensivi degli allegati eventualmente classificati, sono stati portati a conoscenza e deliberati dal Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera h), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.
(Sanzioni penali).

      1. Chiunque stipula, in forma segreta, un trattato o un accordo internazionale, idoneo a vincolare l'Italia sul piano delle

 

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relazioni internazionali, è punito ai sensi dell'articolo 264 del codice penale.
      2. Alla stessa pena prevista ai sensi del comma 1 soggiace chiunque altera o distrugge i documenti relativi a trattati o ad accordi internazionali stipulati in forma segreta.

Art. 3.
(Regolarizzazione dei trattati o degli accordi internazionali stipulati in forma segreta).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il testo dei trattati o degli accordi internazionali, vincolanti per l'Italia, stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione.
      2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, deliberando a maggioranza, impartisce al Governo le opportune istruzioni per la rinegoziazione o la denunzia dei trattati o degli accordi di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi della Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969, resa esecutiva dalla legge 12 febbraio 1974, n. 112.
      3. Nel caso non sia possibile procedere alla stipulazione di nuovi trattati o accordi internazionali in sostituzione o a modifica di quelli stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, il Governo ne riferisce al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che può disporre, deliberando a maggioranza, la pubblicazione del testo dei trattati o degli accordi medesimi nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.
      4. In ogni caso, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 13 del testo

 

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unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, i trattati o gli accordi internazionali stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, se non sostituiti da nuovi trattati o accordi stipulati conformemente alla Costituzione e alle leggi vigenti.